sabato 17 gennaio 2009

Crollo Jovine, la procura generale: "In primo grado solo lacune e contraddizioni"

CAMPOBASSO – Sette anni per il progettista della sopraelevazione Giuseppe La Serra e per il tecnico comunale Mario Marinaro, cinque anni per i titolari delle imprese appaltatrici Giovanni Martino e Carmine Abiuso e tre anni e tre mesi per l’ex sindaco di San Giuliano di Puglia Antonio Borrelli e per il costruttore della scuola Giuseppe Uliano. Sono queste le condanne chieste dal pg Claudio Di Ruzza nel processo d’appello sul crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia. Due anni in meno rispetto a quelle che presentò, in primo grado, il procuratore di Larino Nicola Magrone. “Non è importante- ha sottolineato il procuratore Silvano Mazzetti – la quantificazione della pena, ma il riconoscimento della penale responsabilità di quanto accaduto”. In quasi tre ore di requisitoria il pg Di Ruzza ha smontato pezzo per pezzo la sentenza emessa in primo grado dal giudice Laura D’Arcangelo con la quale gli imputati erano stati assolti. Ha sottolineato innanzitutto la penale responsabilità degli imputati chiedendo per i primi quattro all’interdizione perpetua dai pubblici uffici mentre per gli altri una sospensione di cinque anni. “Non è una ricerca di una condanna a tutti i costi- ha sottolineato Di Ruzza- ma soltanto un voler dare certezze ai genitori che se le meritano tutte. Dispute sterili che ci allontanano dalla verità sono da giudicarsi inutili. Il nostro interlocutore sarà soltanto la sentenza di primo grado stracolma di lacune.”. L’esame della sentenza è stato diviso in tre parti. La prima riguardava le condotte degli imputati, la seconda il nesso causale, la terza l’evento. Le condotte sono state successivamente divise in due sottoparti, la costruzione e la sopraelevazione. Entrambe sono state caratterizzate da una serie di violazioni non messe in rilievo nella sentenza D’Arcangelo. Nella sentenza vengono completamente ignorati i criteri di agibilità e staticità dei locali. Uno su tutti il taglio della trave che ha messo gravemente a rischio la stabilità dell’edificio. Numerose le violazioni al regio decreto del 1937 messe in piedi da Giuseppe Uliano nel biennio 54-55 quando ha realizzato i lavori. C’era il divieto di usare ciottoli rotondi per costruire le mura. Puntualmente utilizzati mentre le pietre dovevano essere squadrate. C’era l’obbligo di usare malta molto buona. Uliano invece usò anche argilla per una bassa quantità di legame. La sentenza minimizzò perché in tutto l’appennino si costruiva così. Le fondamenta dei muri sporgevano di dieci centimetri, questo non doveva accadere. Per quanto riguarda la sopraelevazione la sentenza di primo grado ci spende solo due righe. Invece anche lì altre violazioni. “Se la si doveva fare- riferisce in sostanza Di Ruzza- si doveva rivedere la solidità dell’edificio. Cosa che non è stata fatta. Altrimenti si doveva rinunciare”. Troppo brevi i tempi per stilare il progetto, troppo brevi anche quelli di costruzione. Violate le leggi sul cemento armato , sul sulla muratura e quelle antisismiche. Le prime sono relative alla legge 1086/71 perché la Jovine originaria era stata considerata solo in muratura mentre aveva il solaio ed altre strutture già in cemento armato realizzate negli anni 70. Per questo la sopraelevazione ha aggravato la condizione statica di dieci muri maschi e non di uno solo come si legge nella sentenza di primo grado. Per la necessità di rispettare le normative antisismiche la legge parlava chiaro. Secondo il dispositivo D’Arcangelo costruttori e progettisti non dovevano rispettare la normativa antisismica perché San Giuliano non era dichiarato comune a rischio. Invece nel 1998 un’ordinanza ministeriale indicava il comune in zona uno e prevedeva agevolazioni per chi costruisse rispettando i criteri sismici. In pratica se fossero stati rispettati il crollo non sarebbe avvenuto. Ma la violazione più grande è stata quella di no aver provveduto ad effettuare il controllo di staticità dell’edificio prima di dichiararlo agibile. Per quanto riguarda invece il nesso causale secondo il primo grado la scuola senza terremoto non sarebbe crollata mentre secondo quanto dimostrano perizie ignorate il sisma è una concausa del crollo insieme al malcostruire.